Tu sei qui

AVVIARE UN ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE

Responsabile Procedimento: 
Architetto Sofia Berritta
Funzionari Procedimento: 
Sig. Andres Barone, Sig.ra Noto Lucia

Descrizione

Per somministrazione temporanea di alimenti e bevande si intende la distribuzione di alimenti e bevande per il consumo sul posto, effettuata in locali chiusi e/o aree aperte a tal fine attrezzati per una durata temporale limitata (per esempio, in occasione di: feste popolari, trattenimenti pubblici temporanei, eventi culturali, eventi sportivi, eventi commerciali, e simili).

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE

In caso di subingresso, cessazione o sospensione temporanea di attività consultare le sezioni dedicate. 

Requisiti

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia (D.lgs n.159 del 06-09-2011).

Requisiti oggettivi

Per esercitare l'attività è necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Tempi

Se mancano i requisiti o i presupposti necessari all’esercizio dell’attività, l'Amministrazione competente può emettere, entro sessanta giorni dalla ricezione della segnalazione, un provvedimento che impone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi. Ove possibile, l’interessato può conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine, non inferiore a trenta giorni, fissato dall’Amministrazione (articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241).
Quando siano state rese, consapevolmente o inconsapevolmente, false dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, l'Amministrazione può adottare un provvedimento di interruzione dell’attività anche dopo che siano trascorsi i sessanta giorni dalla segnalazione. Saranno comunque applicate le sanzioni penali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Normativa

D.L. n. 5/2012, ART. 41.

Modulistica