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RICHIEDERE IL CERTIFICATO IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE I.A.P

Responsabile Procedimento: 
Geometra Mariano Farina
Funzionari Procedimento: 
Sig. Andres Barone, Sig.ra Noto Lucia

Descrizione

Imprenditore Agricolo Professionale (I.P.A)

Ufficio competente

Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell'attività è competente il servizio Sportello Unico alle Attività Economiche e Produttive.

Per info sull'attività di IAP: Dott. Iucolano Salvatore

email: suap@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

 

Per Imprenditore Agricolo Professionale si intende, colui che possiede conoscenze e competenze professionali adeguate, ai sensi dell’Art.5 del Regolamento (CE) n.1257/1999 del Consiglio del 17 Maggio1999.

La legislazione Nazionale attraverso il D.Lgs.n.99 del 29 Marzo 2004, istituisce e regolamenta la figura dell’Imprenditore Agricolo Professionale, abrogando l’art.12 della L.n. 153 del 9 Maggio 1975 e s.m.i., e sostituendo così la vecchia figura dell’Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (I.A.T.P.) con quella nuova dell’Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.).

L’art.1 del D.lgs.n.99/2004, così come modificato dal D.Lgs.n. 101/2005; afferma che:

“E’ Imprenditore Agricolo Professionale ,colui il quale in possesso di competenze e conoscenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all’art.2135 del C.C., direttamente o i qualità di Socio di Società almeno il50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l’attività svolta dai soci della Società, in presenza dei requisiti suddetti, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di I.A.P. e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori.

Nel caso di Società di Capitali, l’attività svolta dagli amministratori della Società, in presenza dei predetti requisiti è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori, la qualifica di I.A.P.”

Sulla base della Normativa Regionale, per il conseguimento dell’attestazione di I.A.P., è necessario dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

 

a)   CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI;

Per dimostrare il possesso del requisito è necessario essere almeno, in una delle seguenti condizioni

(Vedi Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.1102/Dec A/32 del 9 Maggio 2008):

 

  •         Possesso di Diploma di Laurea in Scienze Agrarie o Forestali o in Medicina Veterinaria o in Scienza delle Produzioni Animali o in Scienze delle Tecnologie Alimentari, o di Diploma Universitario per le medesime aree professionali, ovvero di Diploma di Istituto Tecnico Agrario o di Istituto Professionale ad indirizzo Agrario;

 

  • Esercizio di attività agricola come titolare, contitolare, coadiuvante familiare, amministratore, lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica;

 

  • Possesso di Attestazione di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale in agricoltura della durata di almeno 150 ore, organizzati in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali,

 

b)   DEDICARE ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE ALMENO IL 50% DEL PROPRIO TEMPO DI LAVORO COMPLESSIVO (25% nelle zone svantaggiate); (Vedi Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.1102/Dec A/32 del 9 Maggio 2008):

c)    RICAVARE DALLE ATTIVITÀ AGRICOLE ALMENO IL 50% DEL PROPRIO REDDITO GLOBALE DA LAVORO (25% per le zone svantaggiate); (Vedi Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.1102/Dec A/32 del 9 Maggio 2008): Per calcolare il reddito prodotto dall’attività agricola, si considera l’imponibile assoggettato all’Imposta regionale sulle Attività Produttive (IRAP), al lordo dei contributi pubblici eventualmente erogati (Comunitari, Statali o Regionali), aumentato di quelle voci di reddito che pur non assoggettate ad IRAP sono riconducibili alle attività previste dall’art.2135 del codice civile, nonché dai redditi derivanti dalla qualità di socio di società agricole.

Il verificarsi di specifiche condizioni come per esempio, ingenti investimenti aziendali, perdita di raccolto per eventi naturali,nuovi impianti di colture frutticole e forestali, per le quali la vendita del prodotto avviene alcuni anni dopo l’avvio della coltura, può fornire un dato IRAP non veritiero, pertanto gli uffici istruttori, dovranno tenere conto di tali specifici elementi discostandosi conseguentemente dall’applicazione della regola generale.

I soggetti esclusi dall’applicazione dell’IRAP per disposizione di legge saranno invece assoggettati al calcolo del reddito attraverso la metodologia dei Redditi Lordi Standard, secondo le tabelle predisposte dall’INEA.

 

d)   ISCRIZIONE NELLA GESTIONE ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE PER L’AGRICOLTURA

L’Imprenditore Agricolo Professionale, persona fisica, anche ove socio di Società di persone o Cooperative, ovvero amministratore di Società di Capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura. (Art. 5-bis D,Lgs. N.101/2005);

I richiedenti l’iscrizione IAP che hanno già maturato una pensione, sono tenuti ad iscriversi comunque alla gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura, così come riportato nell’Art.59 comma 15 della L.n.447/1997.

 

I richiedenti la qualifica IAP che non sono in possesso di uno o più requisiti, possono comunque presentare istanza alla Provincia competente per territorio, che avvia la procedura di iscrizione in sotto-condizione, nel termine di due anni devono risultare in possesso di tutti i requisiti, il termine di due anni può essere prorogato di altri due anni, in funzione di particolari condizioni, quali ad esempio la tipologia delle colture dell’azienda agricola o il verificarsi di particolari eventi documentabili, (Investimenti pluriennali di grande entità, avversità atmosferiche, calamità in genere).

Se alla scadenza dei due anni o dei quattro anni per l’eventuale proroga, le condizioni oggetto di impegno non venissero rispettate, il richiedente decadrà dalla qualifica e perderà tutti i benefici conseguiti con essa. I richiedenti inoltre si impegnano a mantenere per almeno 5 anni le condizioni dichiarate nella domanda di riconoscimento, con l’obbligo di segnalare alla Provincia competente, tutte le modifiche successive ai requisiti.

Le Province eseguono i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (previste dal DPR n.445/2000)

rese nell’istanza, su un campione di almeno il 5% in ragione d’anno.

 

Il conseguimento della qualifica di I.A.P., comporta (se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale), il riconoscimento delle agevolazioni tributaria in materia di imposizione indiretta e creditizie, stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di Coltivatore Diretto.

 

La normativa nazionale prevede anche una serie di regole, oltre a quelle prima esposte, per il conseguimento della qualifica di I.A.P. per le Società Agricole (D,lgs.n. 99/2004 e 101/2005):

1)   Le Società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate I.A.P., qualora lo statuto preveda, quale oggetto sociale, l’esercizio esclusivo delle attività agricole;

2)   Nelle Società di Persone, almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di I.A.P.;

3)   Nella società di Capitali o Cooperative, almeno un amministratore, che sia anche socio per le

Società Cooperative, deve essere in possesso della qualifica I.A.P.;

4)   La qualifica di I.A.P. può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola Società;

 

5)   La Ragione Sociale o la Denominazione sociale delle Società, che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole, deve contenere l’indicazione di Società Agricola, le Società che adeguano la ragione sociale o la denominazione sociale, con l’indicazione di Società Agricola ed adeguano lo statuto, sono esenti dal pagamento di tributi e diritti dovuti, per il suddetto aggiornamento, negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari;

 

 

 

Le disposizioni relative all’Imprenditore Agricolo Professionale, si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che pur non in possesso dei requisiti, abbiano presentato istanza di riconoscimento alle Province competenti, che rilasciano apposita certificazione, nonché si siano iscritti nell’apposita gestione INPS.

Qualunque riferimento della normativa all’I.A.T.P. (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale), si intende riferito all’I.A.P. (Impenditore Agricolo Professionale).

 

Costi

1 Marca da bollo da 16,00 €

Tempi

30gg

Normativa

 

1. acquisto terreni agricoli e relative pertinenze (D.Lgs. n. 114/1948 - L. n. 604/1954);

2. conservazione dell'integrità fondiaria (compendio unico), (D.Lgs. 29/03/2004 n. 99, art.7);

3. acquisto terreni agricoli e relative pertinenze (D.P.R. n. 131/1986 - ex L. 36/1977, art. 2);

4. esonero oneri di urbanizzazione (L. 10/1977 - L.R. 61/1985;

5. riduzione imposta di registro (L. 441/98, art. 14, punto 5);

6. altro (INPS, esproprio, ecc.).

 

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